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ENAIOS SMS - ente in liquidazione
REGOLAMENTO SERVIZI ENAIOS SMS ANNO 2017
ART. 1 Anno di riferimento
Il presente regolamento è valido per l’anno 2017 e decorre dal 01-01-2017 e fino al 31-12-2017.
ART. 2 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
La quota associativa per tale periodo e per ogni associato è di Euro 25,00 Le quote associative sono uguali e non differenziate per tutti i soci.
ART. 3 Presupposti per la richiesta di sussidi
Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, per qualsiasi copertura, ogni socio la cui quota all’Enaios SMS sia stata pagata dal Nursing Up, in aggiunta al rispetto delle norme necessarie per aprire il sinistro nei termini di regolamento, deve richiedere al Nursing Up il nulla osta preventivo tramite una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Tale nulla osta preventivo viene rilasciato, una volta che è stata accertata la regolare iscrizione del richiedente al Nursing up alle date previste per ogni copertura, a tale scopo potrebbero essere richieste al socio copie di busta paga o copie di ordini di bonifico se si tratta di libero professionista.
L’Enaios sms così come le compagnie assicurative Ima ed Itas possono richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione e gli accertamenti anche medici che riterranno opportuna, a conferma della validità del sussidio richiesto.
ART. 4 ATTIVITA’ DI MUTUO SOCCORSO PER I SOCI
Per tutta la durata del presente regolamento, l’Enaios sms, nel rispetto del Decreto Legge 15/10/2012 n 105 e nei limiti e norme relative alle singole coperture per le quali si invita a leggere l’intero regolamento, mette a disposizione dei soci le seguenti attività ed i seguenti sussidi:
a) Euro 20.000 in caso di morte da infortunio durante l’attività lavorativa.
b) Euro 40.000 in caso di invalidità permanente da infortunio durante l’attività lavorativa
Franchigia fissa assoluta del 5%
c) Euro 15.000 quale estensione della precedente garanzia in caso di contagio da HIV, Epatite B ed Epatite C di origine traumatica oppure da evento fortuito ed accidentale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
d) Euro 10.000 per Invalidità permanente da malattia.
Franchigia relativa del 60% ciò significa che per percentuali di invalidità permanente superiori al 60% verrà riconosciuta l’intera somma assicurata (ad esempio per percentuali di invalidità del 61% verrà liquidata la somma di euro 10.000) e nulla se pari o inferiore al 60%.
e) Euro 26,00 giornalieri di diaria per ricovero da infortunio professionale o malattia indennizzabile per un massimo di 180 giorni a decorrere dal sesto giorno di degenza, sotto i 6 giorni non verrà liquidato alcun indennizzo.
f) Prevenzione donna, rimborso spese per esame mammografico e relativa termografia od ecografia fino ad un massimo di euro 100 per ciascun anno assicurativo ed in caso di intervento chirurgico per isterectomia totale o mastectomia totale uni o bilaterale per ricostruzione, viene corrisposto all’assicurata un indennizzo forfetario di euro 2.000,00
g) Prevenzione uomo, rimborso spese sostenute per esami clinici e strumentale (ecografia, esami labolatoristici ecc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica, fino ad un massimo di euro 100 per anno assicurativo. In caso di intervento di resezione totale, viene corrisposto all’assicurato un indennizzo forfetario pari ad euro 2.000,00.
h) Invio di un pediatra in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica, il socio dell’Enaios, necessiti di un pediatra e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa chiamata dal socio dell’Enaios, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici/pediatri convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei pediatri convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento del socio dell’Enaios in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all’anno.
i) Assistenza fisioterapica post-ricovero Qualora il Socio dell’Enaios, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios , previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18 per un massimo di 2 volte all’anno. Per l’attivazione della garanzia, il socio dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.
l) Noleggio presidi ortopedici La prestazione viene fornita per 1 volta nel corso della durata annuale della copertura. Qualora il socio, a seguito di prescrizione medica, necessiti di presidi ortopedici e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso lo stesso socio, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo del noleggio dei presidi ortopedici è a carico del socio.
m) Collaboratrice familiare Qualora il socio , in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per l’attivazione della garanzia, il socio dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
n) Consegna farmaci presso l’abitazione Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, il socio, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci. Restano a carico del socio i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per socio e per anno assicurativo.
o) Taxi transfer “over 14” per accompagnamento a scuola e per le attività extra scolastiche Qualora il socio Enaios, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola o per attività extra-scolastiche i minori di anni 14, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all’abitazione del socio un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 (Iva Inclusa) complessivi per sinistro e per annualità. Per l’attivazione della garanzia, il socio Enaios dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
p) Pagamento delle utenze domestiche in scadenza Qualora Il socio Enaios sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare per suo conto il pagamento di utenze domestiche in scadenza. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessaria al pagamento, provvedendo poi alla consegna delle ricevute entro le 24 ore successive. Rimangono a carico del socio i costi relativi a quanto per suo conto pagato. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. Resta a carico della Società il costo relativo al solo servizio di presa e riconsegna ricevute presso il domicilio del socio Enaios. Il servizio verrà erogato 2 volte per sinistro.
q) Servizio Conciergerie Il Servizio Conciergerie erogato tramite la Struttura Organizzativa, è a disposizione per fornire informazioni e riferimenti riguardanti: Salute: centri di fecondazione assistita, diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di riabilitazione, istituti di cura per anziani, centri per cure palliative.
r) Erogazione in caso di inabilità permanente e totale al lavoro. Al socio cui sia stata riconosciuta la totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dai medici degli Enti preposti a questo riconoscimento, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, è riconosciuto per una sola volta un sussidio massimo di e 10.000,00 una tantum fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente regolamento. L’erogazione del sussidio è subordinata alla effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa
ART.5 NORME PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI
Il regolamento si divide in tre sezioni a seconda della tipologia di copertura identificate dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p,q,r elencate nel paragrafo precedente intitolato “attività di mutuo soccorso messe a disposizione dei soci”.
5.1) REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI A-B-C-D-E-F-G
(ITAS MUTUA – AD PERSONAM)
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del
Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione cumulativa l’assicurazione, con una unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile.
Beneficiario gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Contraente il soggetto che stipula il contratto.
Convalescenza domiciliare periodo di tempo successivo alla dimissione dall’istituto di cura, necessario per la guarigione clinica;
Day Hospital/Day surgery forma di ricovero presso struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica;
Franchigia la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato
Inabilità temporanea la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattie coesistenti malattie o invalidità preesistenti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organico funzionali diversi;
Malattie concorrenti malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessato uno stesso sistema organo-funzionale;
Malattia preesistente malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche, malformazioni o difetti fisici preesistenti o insorte anteriormente alla stipulazione del contratto
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero permanenza in istituto di cura con pernottamento;
Sforzo dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori dalla comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La presente garanzia vale esclusivamente per gli infortuni professionali che possano subire gli associati della la Contraente durante la propria attività lavorativa L’assicurazione è prestata per ciascuna persona per le seguenti garanzie e somme assicurate NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA:
Morte da infortunio 20.000,00 Euro;
Invalidità Permanente da Infortunio 40.000,00 Euro;
Invalidità Permanente da Malattia 10.000,00 Euro;
Indennità da Ricovero per infortunio e Malattia 26,00 Euro al giorno;
Prevenzione donna 2.000,00 Euro;
Prevenzione uomo 2.000,00 Euro.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
Infortuni occorsi durante viaggi aerei
Fermo quanto disposto dall’art. 14 - “Infortuni occorsi durante viaggi aerei” -, la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall’Assicurato o da altri in favore degli stessi Assicurati, non potrà superare i limiti di:
1.033.000,00 euro per persona e 5.165.000,00 euro per aeromobile;
1.033.000,00 euro per persona e 5.165.000,00 euro per aeromobile;
Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni comuni cumulative che includono il rischio volo, stipulate dallo stesso Contraente anche a favore di assicurati diversi.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare, sommate, i limiti suddetti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi, al netto dell’imposta, nella stessa proporzione.
Eventuali aumenti dei limiti sopra indicati devono essere preventivamente concordati con la Società.
Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.600.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti
Infortuni determinati da guerra e insurrezione
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione.
Validità territoriale L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
Gli infarti sono sempre esclusi
Limiti di età dell’Assicurato
La garanzia si intende prestata per persone di età non superiore a 80 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio
Persone non assicurabili
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del contraente che l’assicurato non risulta affetto da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Il manifestarsi nell’assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa all’assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corri-sposto il premio stesso
Denuncia delle persone assicurate
Omissis, riguarda il contraente
Esonero dall’obbligo denuncia di altre assicurazioni infortuni
Omissis riguarda il contraente
Esonero dall’obbligo denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti preesistenti Omissis riguarda il contraente
PRESTAZIONI
Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Qualora nel medesimo evento deceda per infortunio anche il coniuge non legalmente separato, verrà corrisposta, esclusivamente ai figli minori ed in parti uguali, un’ulteriore somma pari a quella assi-curata per il caso di morte. Nel caso in cui anche il coniuge risulti essere assicurato con analoga garanzia o polizza emessa dalla Società con la stessa previsione del raddoppio della somma assicurata per il caso di morte, sarà presa in considerazione ai fini del riconoscimento della maggior indennità a favore dei figli minori, la sola polizza con la somma più elevata.
Morte presunta Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell’indennizzo.
Invalidità permanente
Se un infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni che seguono, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, in base alle percentuali indicate nell’allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conosciute anche come ‘Tabelle INAIL’ delle quali si riporta un parziale estratto nella tabella che segue:
Perdita totale di (destro sinistro)
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali del predetto allegato 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennità è stabilita, con riferimento alle percentuali previ-ste dal predetto allegato 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
La valutazione dell’invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge e la liquidazione verrà fatta in contanti anziché sotto forma di rendita
Franchigie sull’invalidità permanente
Resta convenuto che relativamente al caso di Invalidità Permanente, la Società liquida l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale.
Estensione della invalidità permanente da infortunio
L’assicurazione vale per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio da virus HIV avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale descritta in polizza.
Si sottolinea che il contagio deve essere fortuito e accidentale.
Modalità di accertamento del contagio HIV - pagamento dell’indennizzo:
Entro tre giorni dal verificarsi dall’evento accidentale l’assicurato deve fare la denuncia; la denuncia deve essere certificata/confermata dall’Ente Datore di lavoro o dall’Ente presso il quale l’assicurato stava prestando la sua opera nel momento del presunto contagio.
Entro sei giorni dall’evento (oggetto della denuncia) l’assicurato deve sottoporsi a test HIV presso un centro specializzato indicatogli dalla Società:
Invalidità permanente da malattia
L’assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto stesso e non oltre la data della sua cessazione.
La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia adottando quali parametri di valutazione le tabelle contenute nell’allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 - Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali conosciute anche come “Tabelle INAIL”. Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle citate tabelle, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri e ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’assicurato. La Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all’assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 60%.
L’indennità da ricovero è raddoppiata nei casi di seguito indicati:
Infarto del miocardio (attacco cardiaco)
Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell’area interessata.
La diagnosi deve essere basata e dimostrata dai seguenti parametri:
a) ripetuti dolori al torace;
b)Cambiamenti elettrocardiografici tipici dell’infarto
c) Aumento degli enzimi cardiaci.
Coronaropatia (che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche)
Malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o dal blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di bypass in persone affette da una forma grave di Angina Pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l’insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla ricostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o da angiografia digitalizzata.
Ictus cerebrale (colpo apoplettico)
Accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicano morte di tessuto cerebrale, emorragia ed embolia da fonte estranea al cranio. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da: evidenza di deficienza neurologica permanente, T.A.C. o R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) ed E.E.G. (elettroencefalogramma).
Cancro
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), i tumori dovuti alla presenza del virus di immunodeficienza (A.I.D.S.) ed il cancro della pelle che non sia melanoma maligno. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera.
Plegia
Perdita completa e permanente dell’uso di due o più arti (superiori o inferiori). La diagnosi deve essere basata e dimostrata da evidente deficienza neurologica permanente.
4. ricovero per trapianto di organi, qualora l’assicurato sia ricevente o donatore.
I raddoppi di indennità sopra previsti non si cumulano tra di loro, ma l’assicurato ha diritto di ottenere quello a lui più favorevole.
L’assicurazione si intende prestata per persone di età non superiore a 75 anni; tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Si intendono escluse dall’assicurazione:
Prevenzione donna e prevenzione uomo
La Società liquida il rimborso delle spese sostenute dall’assicurata per esame mammografico e relativa termografia od ecografia, fino ad un massimo di 100,00 euro per ciascun anno assicurativo. In caso di intervento chirurgico per isterectomia totale o mastectomia totale uni- o bilaterale oppure per ricostruzione, viene corrisposto all’assicurata un indennizzo forfetario di 2.000,00€.
La Società liquida il rimborso delle spese sostenute per esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici, etc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica, fino ad un massimo di 100,00 euro per anno assicurativo. In caso di intervento di resezione totale, viene corrisposto all’assicurato un indennizzo forfetario pari a 2.000,00 euro.
Termini di aspettativa - Carenze
La garanzia decorre dalle ore 24:
In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
Dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto;
Dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
MODALITA’ PER LA DENUNZIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La liquidazione del sinistro viene effettuata, a cura ultimata, su presentazione di copia della cartella clinica completa rilasciata dall’istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero.
L’Assicurato e il Contraente devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti medici necessari.
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Denuncia del sinistro e obbligo dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione del singolo associato con preavviso di 30 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel Comune, sede dell’Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Proroga dell’assicurazione Omissis, riguarda il contraente.
Assicurazioni di gruppo
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
REGOLAZIONE PREMIO
Omissis, riguarda il contraente
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
Informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i Servizi e/o i prodotti assicurativi (2) richiesti o previsti.
Tali dati, comunicatici da Lei/Voi o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi e/o i prodotti sopracitati e sono trattati esclusivamente secondo le ordinarie procedure e modalità operative dell’assicurazione.
Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra indicate e, comunque, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, possono essere comunicati, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ad altri soggetti – in Italia o all’estero – appartenenti al settore assicurativo e riassicurativi o che, godendo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura
Tecnica, organizzativa e operativa (4). I dati sono da noi trattati (5) solo con modalità e procedure, anche manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti, ovvero per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle società del Gruppo ITAS (6); sono utilizzate le medesime modalità e Procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ai soggetti sopra indicati, i quali si impegnano a loro volta a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie all’espletamento delle menzionate finalità, conformemente alla normativa. I dati possono inoltre essere conosciuti ai collaboratori delle società del Gruppo ITAS* specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Informiamo inoltre che i dati in questione non sono soggetti a diffusione e che senza di essi - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (7) – non saremmo in grado di eseguire correttamente le prestazioni richieste. Per tali dati, l’eventuale opposizione al trattamento presuppone un motivo legittimo. Il rilascio facoltativo di alcuni ulteriori dati (quali, ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio – anche tramite SMS/MMS – di avvisi di servizio, nonché di comunicazioni promozionali. Per tali dati, l’eventuale diritto di opposizione può essere sempre esercitato.
La normativa sulla Privacy (artt. 7-10, D. Lgs. n. 196/2003) Le/Vi garantisce il diritto ad accedere, in ogni momento, ai Suoi/Vostri dati presso di noi o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, nonché a conoscerne l’origine e le modalità di utilizzo; Le/Vi riconosce inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi/vi al loro trattamento (8).
Titolare del trattamento è ITAS Mutua, con sede in Trento, Piazza delle Donne lavoratrici 2.
Per ulteriori informazioni e per ogni eventuale dubbio o chiarimento, e per l’esercizio dei sopraelencati diritti, è possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro con gli Interessati (Giorgio Alfieri – piazza delle Donne lavoratrici 2, 38123 TRENTO, fax 0461/891867, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è reperibile sul sito www.gruppoitas.it.
Per ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, è possibile rivolgersi al Servizio Privacy sopra indicato.
Sulla base di quanto sopra, apponendo una firma in calce, è possibile esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalle Società del Gruppo ITAS*, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento degli stessi da parte di questi ultimi.
Luogo e data ________________________________________
Nome e cognome (o Ragione sociale) del contraente e di eventuali Altri interessati
Firma
________________________________________________
*società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
NOTE
FIRMA GRAFOMETRICA
Si precisa che, nel caso in cui l’interessato liberamente decida di apporre la propria sottoscrizione sotto forma di firma elettronica avanzata (cd. Firma grafometrica), i relativi dati biometrici saranno criptati e indissolubilmente legati al documento sottoscritto e non potranno essere in alcun modo estratti ed utilizzati per altro fine. CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 15 del REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010. Il consenso di cui sopra è fornito anche per comunicazioni commerciali a distanza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010, salva opposizione da esprimersi, in qualunque momento e senza alcun onere, secondo le modalità di cui alla precedente informativa
5. 2) REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI
H-I-L-M-N-O-P-Q
(IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A.)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano).
La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114
Recapiti: 02/24128-1 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. / www.imaitalia.it
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
- Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 7.412.696
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 3.306.387
- Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 231,66%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte consistono nelle prestazioni di assistenza, come meglio precisate nell'oggetto del contratto (Sezione “Oggetto dell’Assicurazione di Assistenza”). Le prestazioni di cui sopra possono essere soggette a limitazioni ed esclusioni evidenziate sempre nell'oggetto del contratto. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell'assicurazione stessa, come stabilito dall'art. 1 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione in generale".
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, come stabilito dall'art. 4 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione in generale".
6. Premi
Non sussistono premi a carico dall’Assicurato.
7. Rivalse
Le condizioni di assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il Contraente o l’Assicurato.
8. Diritto di recesso
Non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto.
Inoltre, come specificato nell’art. 5 della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, in caso di diminuzione del rischio IMA ITALIA ASSISTANCE rinuncia al diritto di recesso espressamente previsto dall’art. 1897 Cod. Civ.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
10 Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto alla legge Italiana.
11. Regime fiscale
Omissis, di competenza del contraente (Enaios sms)
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri
Trattandosi di prestazione assistenziali, l'assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 10,11 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione di Assistenza".
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
“IMA Italia Assistance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra ENTE ENAIOS sms e IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.
Elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 6 Diritti dell’interessato).
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI
Il presente libretto è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da ENTE ENAIOS che viene rilasciato dalla stessa per rendere note le condizioni convenute con IMA Italia Assistance S.p.A.
L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
DEFINIZIONI
Abitazione. Il domicilio abituale dell’Assicurato.
Assicurato: | La persona fisica residente in Italia, Associato ENTE ENAIOS e comunicata dal Contraente alla Società, il cui interesse è protetto dalla presente polizza | |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |
Contraente:
|
Ente Nazionale Assistenza Infermieri ed Operatori della Salute ENAIOS sms di seguito definita ENTE ENAIOS | |
Decadenza dell’Assicurazione: | Qualora nel corso dell'assicurazione, in seguito alla comunicazione del Contraente, sulla perdita della qualifica di Associato a ENTE ENAIOS, il soggetto interessato perde il diritto all'Assicurazione con decorrenza dalla data di comunicazione. |
Decorrenza e durata dell’assicurazione: l’Assicurazione assistenza avrà durata di dodici mesi con decorrenza dalle ore 24.00 dalla data di adesione alla copertura assistenza sempre che essa sia stata comunicata dal Contraente alla Società.
Tale attivazione non potrà avvenire oltre la data di scadenza della presente Polizza
Estensione territoriale: Italia, Repubblica San Marino e Città del Vaticano
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: | Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamenteriscontrabile | |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione | |
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |
Società: | IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. |
Struttura
Organizzativa: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori,
in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Polizza, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Prestazioni di ASSISTENZA MEDICA E A DOMICILIO
Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessitino valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h/24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.
Invio di un pediatra in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 1), l’Assicurato necessiti di un pediatra per i propri figli conviventi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici/pediatri convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei pediatri convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all’anno.
Assistenza fisioterapica post-ricovero
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo invio della prescrizione fatta dal medico curante del tipo di fisioterapia, provvederà a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18 per un massimo di 2 volte all’anno.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.
Noleggio presidi ortopedici
La prestazione viene fornita per 1 volta nel corso della durata annuale della copertura. Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di presidi ortopedici e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo del noleggio dei presidi ortopedici è a carico dell’assicurato.
Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
Consegna farmaci presso l’abitazione
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l’Assicurato, per le cure del caso, necessiti, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo.
Taxi transfer “under 14” per accompagnamento a scuola e per le attività extra scolastiche
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola o per attività extra-scolastiche per i propri figli minori di anni 14, la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all’abitazione dell’Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 (Iva Inclusa) complessivi per sinistro e per annualità assicurativa. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
Pagamento delle utenze domestiche in scadenza
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare per suo conto il pagamento di utenze domestiche in scadenza. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessaria al pagamento, provvedendo poi alla consegna delle ricevute entro le 24 ore successive. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto pagato. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. Resta a carico della Società il costo relativo al solo servizio di presa e riconsegna ricevute presso il domicilio dell’Assicurato. Il servizio verrà erogato 2 volte per sinistro.
Servizio Conciergerie
Il Servizio Conciergerie erogato tramite la Struttura Organizzativa, è a disposizione per fornire informazioni e riferimenti riguardanti:
Salute: centri di fecondazione assistita, diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di riabilitazione, istituti di cura per anziani, centri per cure palliative.
Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
2. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod. Civ.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
8. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde: 800-837028 In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
4.Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso, l'intervento dovrà sempre essere richiesto e concordato con la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
5.3 REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ( R)
Le richieste di sussidio dovranno pervenire complete all’ente Enaios sms entro il 30/11/2017.
Entro 60 giorni dal ricevimento della pratica completa da parte di Enaios sms, il Consiglio di amministrazione dell’Ente delibera sull’attribuzione o meno del contributo. In entrambi i casi l’esito sarà comunicato all’interessato ed in caso di diniego ne sarà data la giustificazione tramite comunicazione anche per posta o/ email.
Tale comunicazione definisce il diritto o meno di ricevere il contributo ma non ne stabilisce l’importo che potrà essere comunicato (entro il tetto massimo di e 10.000,00) solo dopo il 31/12/2017 per il rispetto dei presupposti che seguono.
Il fondo a disposizione dei soci ANNO 2017 è rappresentato dal totale delle quote versate dal per l’adesione o conferma di adesione a socio per l’intero anno 2017, Il tetto entro il quale deve restare la somma delle richieste di indennizzo per inabilità totale è DATO DA QUANTO RESIDUA DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEI SOCI ANNO 2017 (DEFINITO COME SOPRA) DOPO AVER PAGATO TUTTE LE ASSICURAZIONI DI COMPETENZA DELLO STESSO ANNO E DOPO AVER SPESATO TUTTI I COSTI DI COMPETENZA DELL’ENTE.
Entro il 31/12/2017 il consiglio di amministrazione, alla luce dei versamenti ricevuti definisce il valore economico della somma a disposizione dell’inabilità totale (copertura R).
Se la somma delle richieste degli aventi diritto a tale copertura resta al di sotto del limite così determinato, a ciascun socio avente diritto viene liquidata una somma pari ad e 10.000,00, se viceversa la somma degli importi per quella determinata tipologia di sussidio eccede il limite massimo, ciascun contributo verrà ridotto in modo che a tutti gli aventi diritto venga liquidata la medesima somma nei limiti del tetto massimo calcolato.
Tale contributo è comunque unico, una tantum ma cumulabile con le altre eventuali coperture previste dal presente regolamento.
La destinazione degli eventuali avanzi che restassero inutilizzati verra’ decisa dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza
Periodo di carenza
Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione quale socio dell’Ente Enaios da parte del Consiglio di amministrazione (si veda regolamento di adesione all’Ente Enaios sul sito www.enaios.it.) Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’inabilità è dovuta ad infortunio.
Esclusioni
Sono esclusi dal diritto al sussidio i soci che al momento dell’iscrizione alla Società risultino titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali liquidate per totale e permanente inabilità al lavoro, nonché coloro che siano titolari di prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o invalidità, nonché coloro i quali chiedono all’ente Enaios sms questa prestazione e che abbiano acquisito lo status di persona totalmente inabile al lavoro prima della loro assunzione a socio.
Documenti da allegare
Per richiedere il sussidio è necessario comunicare prontamente (nel termine di 30 giorni da quando si verificano le circostanze) all’ente Enaios sms sito in Via Carlo Conti Rossini n. 26 cap. 00147 Roma telefono e fax 06-5123395, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , l’intervenuta inabilità totale al lavoro allegando:
Numeri di telefono utili: IMA 800-837028 ITAS 06-5583964
Il Servizio Conciergerie erogato tramite la Struttura Organizzativa, è a disposizione per fornire informazioni e riferimenti riguardanti:
Salute: centri di fecondazione assistita, diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di riabilitazione, istituti di cura per anziani, centri per cure palliative.
Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.
Informazioni indicative e parziali , si invitano gli interessati a visualizzare la pagina dedicata ai regolamenti per conoscere i dettagli La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
Qualora il socio ENAIOS sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare per suo conto il pagamento di utenze domestiche in scadenza. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessaria al pagamento, provvedendo poi alla consegna delle ricevute entro le 24 ore successive. Rimangono a carico del socio ENAIOS i costi relativi a quanto per suo conto pagato.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. Resta a carico della Società il costo relativo al solo servizio di presa e riconsegna ricevute presso il domicilio del socio ENAIOS . Il servizio verrà erogato 2 volte per sinistro.
PER UTILIZZARE QUESTO SERVIZIO CHIAMARE IL NUMERO VERDE : 800837028
Informazioni indicative e parziali , si invitano gli interessati a visualizzare la pagina dedicata ai regolamenti per conoscere i dettagli La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, il socio ENAIOS , per le cure del caso, necessiti, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia),
la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per socio ENAIOS e per anno assicurativo.
Informazioni indicative e parziali , si invitano gli interessati a visualizzare la pagina dedicata ai regolamenti per conoscere i dettagli La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
La prestazione viene fornita per 1 volta nel corso della durata annuale della copertura.
Qualora il socio ENAIOS , a seguito di prescrizione medica, necessiti di presidi ortopedici e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso il socio ENAIOS , provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo del noleggio dei presidi ortopedici è a carico dell’assicurato.
PER UTILIZZARE QUESTO SERVIZIO CHIAMARE IL NUMERO VERDE : 800837028
Informazioni indicative e parziali , si invitano gli interessati a visualizzare la pagina dedicata ai regolamenti per conoscere i dettagli La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.